Giurisprudenza e Prassi

DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLA VALUTAZIONE DELL'AFFIDABILITÀ PROFESSIONALE DEL CONCORRENTE (80.5)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza 2024

In tema di gravi illeciti professionali, la valutazione della stazione appaltante circa l'affidabilità dell'operatore economico costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, il cui sindacato giurisdizionale è circoscritto alla verifica della non pretestuosità della motivazione. Il termine di rilevanza triennale delle cause di esclusione facoltative decorre dal momento della commissione del fatto o dall'adozione della risoluzione, e la successiva decadenza dall'aggiudicazione non è assimilabile a un grave illecito professionale ai fini di gare diverse da quella in cui è stata comminata.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)