REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE SODDISFATTO PER ATTIVITÀ PERTINENTE ANCHE SE NON COINCIDENTE (100.3)
Negli appalti di servizi, il requisito dell'iscrizione camerale deve essere interpretato estensivamente, includendo attività che, pur non sovrapponibili, appartengono al medesimo settore economico o macro-area tecnica. Per i raggruppamenti temporanei, la capacità tecnica va valutata complessivamente, a meno che il bando non richieda espressamente il possesso pro-quota per specifiche prestazioni. Il conflitto di interessi richiede la prova di un rapporto antagonistico tra interessi effettivi, non ravvisabile nella mera operatività di un amministratore in mercati geograficamente distinti.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

