Giurisprudenza e Prassi

L'ISCRIZIONE CAMERALE DEVE CERTIFICARE L'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DI GARA (100.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA Sentenza 2024

Ai fini della partecipazione alle gare pubbliche, l'iscrizione alla Camera di Commercio per una specifica attività non costituisce un requisito puramente formale, bensì certifica il possesso di una competenza ed esperienza professionale effettiva, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere. Ne consegue che non può essere riconosciuta rilevanza a un'iscrizione avvenuta dopo la pubblicazione del bando in assenza di attività pregressa. Inoltre, in virtù dell'art. 104, co. 4, del D.Lgs. 36/2023, l'impresa ausiliaria deve dichiarare e possedere i requisiti di cui all'art. 100, inclusa l'idoneità professionale, anche qualora l'avvalimento riguardi solo capacità economico-finanziarie o tecniche.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)