L'ISCRIZIONE CAMERALE DEVE CERTIFICARE L'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DI GARA (100.1)
Ai fini della partecipazione alle gare pubbliche, l'iscrizione alla Camera di Commercio per una specifica attività non costituisce un requisito puramente formale, bensì certifica il possesso di una competenza ed esperienza professionale effettiva, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere. Ne consegue che non può essere riconosciuta rilevanza a un'iscrizione avvenuta dopo la pubblicazione del bando in assenza di attività pregressa. Inoltre, in virtù dell'art. 104, co. 4, del D.Lgs. 36/2023, l'impresa ausiliaria deve dichiarare e possedere i requisiti di cui all'art. 100, inclusa l'idoneità professionale, anche qualora l'avvalimento riguardi solo capacità economico-finanziarie o tecniche.
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