Giurisprudenza e Prassi

NECESSARIA PROCEDURA DI GARA PER SERVIZI DI HANDLING AEROPORTUALE ANCHE IN CASO DI LIMITAZIONE PRESTATORI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza 2024

In tema di servizi di assistenza a terra negli aeroporti, l'art. 15, comma 5, lett. a) del Regolamento ENAC, che consente la prosecuzione dell'attività dei prestatori già operanti in caso di limitazione del numero di handler, deve essere interpretato restrittivamente e in coerenza con la normativa europea e primaria. Tale deroga alla procedura di gara è limitata temporalmente al primo periodo di limitazione e non si estende alle successive conferme della misura restrittiva, restando obbligatoria l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica per evitare posizioni di privilegio ingiustificate e garantire il ricambio nel mercato.

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