TRASMISSIONE DELL'INAFFIDABILITÀ PROFESSIONALE PER CONTAGIO TRA SOCIETÀ DELLO STESSO GRUPPO (80.5)
È legittima l'esclusione per grave illecito professionale fondata sulla c.d. teoria del contagio qualora gli illeciti giuslavoristici e penali, ancorché archiviati, siano riconducibili a un amministratore di vertice comune a più società del gruppo. In tale ipotesi, le misure di self-cleaning consistenti nella rimozione dell'amministratore risultano inidonee se non sono tempestive e se non si accompagnano a una profonda ristrutturazione organizzativa idonea a superare l'humus favorevole alla commissione di illeciti, non essendo sufficiente una dissociazione meramente formale a ridosso del provvedimento espulsivo.
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