Giurisprudenza e Prassi

SOGGETTO CESSATO DALLA CARICA MA "AMMINISTRATORE DI FATTO": RILEVA L'OMESSA DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE SUL RINVIO A GIUDIZIO (96)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di gravi illeciti professionali, la stazione appaltante può legittimamente escludere l'operatore economico che ometta di dichiarare l'intervenuta richiesta di rinvio a giudizio a carico di un amministratore, anche qualora quest'ultimo sia formalmente cessato dalla carica, laddove permangano indici univoci di una sua gestione di fatto. Ai fini del calcolo del triennio di rilevanza dell'esclusione, occorre fare riferimento al momento dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero e non alla data di commissione dei reati contestati.

"A mente dell’art. 96, comma 10, lett. c), n. 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, la rilevanza triennale della causa di esclusione decorre dalla data di emissione di uno degli atti di cui all’art. 407-bis, comma 1, cod. proc. pen., con cui, cioè, il PM esercita l’azione penale. Nel caso di specie, la richiesta di rinvio a giudizio risale al 21 marzo 2024, ragione per cui (detta rilevanza) non era esaurita alla data di adozione del provvedimento stesso (7 aprile 2025)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)