LEGITTIMA LA RISOLUZIONE PER GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE DERIVANTE DA MISURE CAUTELARI PENALI (80.5)
Ai fini della sussistenza del grave illecito professionale di cui all'art. 80, co. 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può valorizzare indagini penali o misure cautelari a carico di soggetti dotati di poteri di direzione, senza necessità di attendere una condanna definitiva. La valutazione dell'affidabilità deve superare lo schermo formale della compagine societaria per verificare l'effettiva influenza esercitata dal soggetto colpito dalla misura penale, restando inteso che i requisiti generali di partecipazione devono sussistere continuativamente fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali.
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