GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE - MOTIVAZIONE STRINGATA PA SULLA RILEVANZA O MENO - NON VALIDA (80.5.C)
Con l’ultimo motivo di appello, R. ribadisce che la Commissione avrebbe dovuto escludere il RTI avversario, ovvero motivare la sua ammissione in gara – ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere c), c bis) e c ter), del codice dei contratti pubblici – con particolare riferimento alla vicenda in cui è rimasto coinvolto l’amministratore unico della società consorziata designata quale esecutrice dell’appalto, il quale ha riportato condanna per il reato previsto dall’art. 6, comma 1, lett. g) del D.L. n. 172/2008 (miscelazione colposa di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, in fase di smaltimento), con sentenza emessa in data 28.5.2015 dal Tribunale di Napoli, Sez. dist. Pozzuoli.
Il TAR ha in proposito osservato che “il procedimento penale è stato correttamente segnalato nella sua interezza dal concorrente nel D.G.U.E., che la sentenza non è definitiva (essendo pendente l’appello) e che l’ASL Napoli 2 aveva piena contezza della vicenda (cfr. verbale del 10.12.2019), trattandosi di rapporto contrattuale intrattenuto con la medesima Amministrazione per l’analogo servizio di pulizia svolto presso il P.O. di Pozzuoli. Va soggiunto che all’uopo la Commissione di gara ha disposto un approfondimento istruttorio e, nella successiva seduta (cfr. verbale del 13.01.2020), ha poi definitivamente ammesso il R.T.I ……, superando ogni dubbio circa l’integrità e l’affidabilità del concorrente”.
L’appellante insiste sulla circostanza che la stazione appaltante ha motivato la decisione in ordine alla questione della condanna (verbale del 13.12.2019) con riferimento alla mancata applicazione di sanzioni o penali nei confronti della EPM in tal modo illegittimamente rinunciando ad esaminare la condotta del suddetto operatore e la sua rilevanza quale possibile illecito professionale nell'ambito del complessivo giudizio sull'affidabilità dell'operatore medesimo.
Ritiene il Collegio che anche questo motivo sia infondato. L’amministrazione, non solo ha avuto contezza del precedente correttamente segnalato dal concorrente, ma ha fatto apposita istruttoria, determinandosi nel senso di escludere la sussistenza di fatti che potessero minare l’integrità e l’affidabilità del concorrente.
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