DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. NELLA VALUTAZIONE DEL GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE E IMPLICITA AMMISSIONE (98.4)
In tema di appalti pubblici, la Stazione Appaltante non ha l'obbligo di motivare analiticamente le ragioni dell'ammissione di un operatore economico nonostante la presenza di precedenti risoluzioni contrattuali, poiché il giudizio di affidabilità professionale è ampiamente discrezionale e l'ammissione stessa configura una valutazione implicita di non gravità dell'illecito. Inoltre, la verifica di equivalenza del CCNL e la valutazione della congruità dell'offerta costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, dovendo tali valutazioni essere condotte in modo globale e non atomistico.
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