Giurisprudenza e Prassi

COMPROVA REQUISITI - DICHIARAZIONI FUORVIANTI - COMPORTAMENT OMISSIVO CONCORRENTE (80.5-c-bis)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

È opportuno chiarire la portata della pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 16/2020. La sentenza in questione ha chiarito che la falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo. Alle conseguenze ora esposte conduce anche l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico. La lettera f-bis) dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis)] della medesima disposizione. L’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 distingue, quindi, tra dichiarazioni omesse, rilevanti in quanto abbiano inciso, in concreto, sulla correttezza del procedimento decisionale, fuorvianti, rilevanti nella loro attitudine decettiva, di influenza indebita e propriamente false rilevanti, per contro, in quanto tali. Nella fattispecie è evidente che la dichiarazione dell’originaria controinteressata nella misura in cui indica i lavori inerenti i lotti 1-2-3 di ristrutturazione e ampliamento dell’ospedale di Bressanone, e specifica che il certificato di ultimazione dei lavori è stato emesso in data 1 luglio 2014, omette di precisare che quest’ultima certificazione vale solo per il lotto 3 e ciò incide in modo diretto sulla valutazione operata dalla commissione di gara, che per i lotti 1 e 2 (entrambi dotati di autonomo certificato di ultimazione lavori rispettivamente del 20.3.2007 e del 15.10.2008) non opera infatti quella decurtazione del 20% prevista dalla lex specialis. Risulta evidente, pertanto, la portata decettiva del comportamento omissivo posto in essere dall’aggiudicataria e ciò è sufficiente per ritenere integrato dall’art. 80, comma 5, lett. c-bis, d.lgs. n. 50/2016.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)