ANNOTAZIONE NON INTERDITTIVA NEL CASELLARIO INFORMATICO ANAC – ESCLUSIONE AUTOMATICA – VA ESCLUSA (80.5.Cbis)
La mancata dichiarazione di un’annotazione non interdittiva nel Casellario informatico ANAC - disposta ai sensi dell’art. 213, comma 10, del Codice ed avente ad oggetto l’esclusione da una pregressa procedura di una gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del Codice per sussistenza di una situazione di collegamento sostanziale tra imprese – non comporta l’esclusione automatica dell’operatore per falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), ma va inquadrata nell’ambito della lett. c-bis) della medesima disposizione. Ciò comporta, in applicazione del principio di diritto sancito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2020, che, ai fini dell’eventuale esclusione, la stazione appaltante dovrà svolgere una valutazione discrezionale, stabilendo, preliminarmente, se il provvedimento oggetto di annotazione sia rilevante ai fini dell’ammissione, in secondo luogo, se il comportamento tenuto dall’operatore incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità professionale.
Oggetto Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Sicil Tecno Plus S.r.l. – Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e revamping dell’impianto di depurazione di San Pietro a Pontremoli - Importo a base di gara: Euro 1.151.437,91 – S.A.: GAIA S.p.A. – Gestore unico del servizio idrico integrato nel territorio della ex AATO 1 Toscana nord.
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