Giurisprudenza e Prassi

GIURISDIZIONE ORDINARIA PER LA RISOLUZIONE DI CONTRATTI NON STRUMENTALI AI SETTORI SPECIALI (114.7)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

È inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso avverso la risoluzione di un contratto di appalto disposta da un ente operante nei settori speciali per inadempimento dell'appaltatore. Tale atto, incidendo sulla fase esecutiva del rapporto e mancando di un nesso di strumentalità diretta con le attività di settore speciali (quali la produzione o distribuzione di energia), si configura come esercizio di un potere di natura privatistica regolato dal diritto comune, la cui cognizione spetta esclusivamente al giudice ordinario.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)