GIURISDIZIONE ORDINARIA PER LA REVISIONE PREZZI NEI SERVIZI ESCLUSI (20.1)
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione prezzi non si estende ai servizi elencati nell'Allegato II B del D.Lgs. 163/2006, in quanto per tali affidamenti non opera l'obbligo di inserimento della clausola revisionale pubblicistica. Le pretese economiche formulate in fase esecutiva per tali contratti sono rette dalla disciplina civilistica sull'onerosità sopravvenuta e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, non rilevando l'eventuale autovincolo dell'amministrazione che non può derogare alle norme inderogabili di riparto della giurisdizione.
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