GIURISDIZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO PREZZI AUTOMATICO SENZA DISCREZIONALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario nelle controversie concernenti l'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022. Poiché tale meccanismo non è subordinato a una valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione ma deve essere riconosciuto d'ufficio sulla base di parametri legislativi fissi (prezziari aggiornati), la posizione della stazione appaltante non è di supremazia ma di parità contrattuale, con conseguente natura di diritto soggettivo della pretesa azionata dall'appaltatore.
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