GIURISDIZIONE ORDINARIA PER APPALTI NON STRUMENTALI AI SETTORI SPECIALI (14.1)
In tema di appalti nei settori speciali, deve escludersi la giurisdizione del giudice amministrativo qualora l'oggetto del contratto (nella specie, rimozione e smaltimento rifiuti presso centrali elettriche) non sia direttamente strumentale al perseguimento dell'attività speciale dell'ente aggiudicatore. Il criterio della strumentalità deve essere inteso in senso funzionale e restrittivo, limitando l'evidenza pubblica alle sole prestazioni strettamente connesse al 'core business' del settore speciale, con conseguente applicazione della disciplina privatistica e giurisdizione del giudice ordinario per le fasi esecutive e risolutive di contratti non strumentali.
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