GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA SULLA SCELTA DEL FORNITORE NELL'ACCORDO QUADRO MULTIFORNITORE (54.4)
Nelle procedure di accordo quadro multifornitore, la fase successiva alla stipula dell'accordo quadro — finalizzata all'individuazione del singolo operatore cui affidare la specifica fornitura sulla base di decisioni motivate relative a esigenze cliniche o tecnologiche — è retta da poteri autoritativi della stazione appaltante. Ne consegue che le controversie promosse dagli altri operatori economici parti dell'accordo, volte a contestare la legittimità della sostituzione di prodotti per aggiornamento tecnologico, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 c.p.a.
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