Giurisprudenza e Prassi

DIFETTO DI GIURISDIZIONE PER RISOLUZIONE DI CONTRATTI NON STRUMENTALI NEI SETTORI SPECIALI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

In tema di settori speciali, l’assoggettabilità dell’affidamento di un servizio alla disciplina codicistica non può essere desunta dal solo criterio soggettivo dell'ente operante nel settore, ma richiede un parametro oggettivo di strumentalità del servizio rispetto all'attività speciale. Qualora le prestazioni contrattuali non siano necessarie ad assicurare la continuità della produzione o trasmissione di energia, ma siano volte solo a smaltire materiali inutilizzati, la fase esecutiva del rapporto, inclusa la risoluzione per inadempimento, ricade nella giurisdizione del giudice ordinario operando l'ente iure privatorum.

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