Giurisprudenza e Prassi
DIFETTO DI GIURISDIZIONE PER ATTIVITA' NON STRUMENTALI AI SETTORI SPECIALI (114.7)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2024
È inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso avverso la risoluzione contrattuale disposta da un'impresa pubblica operante nel settore dell'energia, qualora l'oggetto del contratto (nella specie, smaltimento rifiuti) sia privo di un nesso di strumentalità diretta con le attività proprie del settore speciale, operando in tal caso l'ente secondo le norme del diritto comune.
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