Giurisprudenza e Prassi

RIGETTO DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE PER DIFETTO DI PERICULUM NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA (114.6)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Ordinanza 2025

In sede di reclamo avverso gli atti del Commissario ad acta ex art. 114, comma 6, c.p.a., la concessione della misura cautelare è subordinata alla prova di un periculum in mora attuale, che deve considerarsi insussistente qualora l'udienza di merito sia fissata a breve distanza e l'amministrazione stia procedendo a un supplemento istruttorio volto a scrutinare la sostenibilità economica dell'unica offerta rimasta in gara.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CONCESSIONE: Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il cor...