EFFICACIA INTER PARTES DEL GIUDICATO NEGLI APPALTI SUDDIVISI IN LOTTI INDIPENDENTI
Il giudicato amministrativo opera di regola solo tra le parti del giudizio, salvo casi eccezionali di vizi inscindibili dell'atto. In materia di appalti, la suddivisione della gara in più lotti determina l'autonomia procedurale di ciascuno di essi, qualificando gli atti di aggiudicazione o di esclusione come atti plurimi con effetti scindibili. Pertanto, l'operatore economico che non impugni tempestivamente il provvedimento lesivo non può successivamente giovarsi dell'annullamento dello stesso atto ottenuto da altro concorrente in relazione a lotti differenti, essendo ormai decorso il termine decadenziale e consolidatosi l'effetto dell'atto nei suoi confronti.
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