L'AGGIUDICAZIONE IN ESECUZIONE DI GIUDICATO PRECLUDE NUOVE CENSURE SUI COSTI DELLA MANODOPERA (97.5)
È inammissibile l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione che costituisca mera ed esatta esecuzione di una sentenza passata in giudicato che abbia espressamente accertato il diritto all’aggiudicazione in capo a un determinato operatore economico. In tale ipotesi, l'amministrazione è priva di autonomi margini di discrezionalità e non è tenuta a svolgere ulteriori verifiche istruttorie, come quella sulla congruità dei costi della manodopera, se queste non sono espressamente previste dal comando giudiziale; ne consegue che eventuali vizi dell'offerta del beneficiario devono essere fatti valere nel giudizio che ha condotto al riconoscimento del diritto all'aggiudicazione, pena la tardività delle relative censure.
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