Giurisprudenza e Prassi
AUTOPOSTA RESPONSABILITÀ DEL CONCORRENTE PER IL MANCATO COMPLETAMENTO DELLA TRASMISSIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA (1.1)
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza
2026
Il principio di autoresponsabilità dei concorrenti comporta che ciascun partecipante sopporti le conseguenze di eventuali errori o omissioni commessi nella fase di trasmissione telematica dell'offerta; qualora la piattaforma non rilasci la ricevuta di avvenuta ricezione o mostri messaggi di stato ambigui, l'operatore economico è tenuto, in virtù della diligenza professionale richiesta, ad attivarsi tempestivamente presso la stazione appaltante per verificare l'esito della trasmissione.
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