ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DEL TERZO (93.6)
Il termine di efficacia dell'offerta previsto dal disciplinare di gara non opera come decadenza automatica ex lege; l'offerente che intenda svincolarsi deve formulare un'espressa dichiarazione prima dell'intervenuta aggiudicazione. La garanzia provvisoria copre ogni fatto riconducibile all'affidatario che impedisca la stipula, configurando una responsabilità di natura oggettiva che prescinde dal dolo o dalla colpa grave, restando esclusa solo in caso di totale assenza di nesso causale, non ravvisabile qualora l'indisponibilità del bene dipenda da scelte commerciali del fornitore dell'aggiudicatario.
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