ASSENZA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - ESCUSSIONE CAUZIONE PROVVISORIA - LEGITTIMO (93.6)
Ai fini dell'escussione dalla garanzia provvisoria, l'art. 93, comma 6, del Codice richiede solo che la mancata stipulazione del contratto sia stata una conseguenza diretta, immediata ed esclusiva di un "fatto" afferente la sfera giuridica dell'aggiudicatario, senza attribuire rilievo all'eventuale sussistenza di buona fede da parte di quest'ultimo (quale potrebbe ravvisarsi dalla condotta di avere dichiarato le annotazioni sul Casellario Anac). Tale lettura appare confermata dall'espunzione, nel testo vigente della disposizione, di ogni riferimento all'elemento soggettivo dell'affidatario, contemplato nella versione originaria dell'art. 93; da tale dato si desume, infatti, che la stazione appaltante e tenuta ad escutere la cauzione provvisoria in caso di carenza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti ex art. 80, prescindendo da una valutazione di colpevolezza in capo all'interessato; dunque, nel caso di specie, l'escussione della garanzia e stata legittimamente disposta dalla stazione appaltante, in quanto la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente mancata stipula del contratto di fornitura con COR.EL. S.r.l. e stata determinata esclusivamente dalla carenza del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) e c-ter) del Codice (valutazione, peraltro, non contestata dalla Società).
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