VINCOLO DI AGGIUDICAZIONE E PARTECIPAZIONE PLURIMA IN RTI A COMPOSIZIONE VARIABILE (58.4)
Il legislatore fa riferimento ad ipotesi in cui gli elementi di controllo e di collegamento tra gli operatori economici formalmente diversi siano tali da configurare un’influenza dominante o, comunque, una “influenza notevole” di una società su un’altra.
La giurisprudenza, a propria volta, ha chiarito come il vincolo di aggiudicazione “operi in una (più) discrezionale prospettiva distributiva (propriamente antitrust), intesa come tale a disincentivare la concentrazione di potere economico, a precludere l’accaparramento di commesse da parte operatori ‘forti’, strutturati ed organizzati facenti capo ad unico centro decisionale” (cfr. in termini C. Stato, Sez. V, 27 settembre 2021 n. 6481).
L’autovincolo e il conseguente divieto di accaparramento sono quindi legittimi non per sé (essendo anzi potenzialmente contrari ai principi di libertà d’impresa e di massima partecipazione), ma quando abbiano un senso economico (che qui non è in discussione, essendo la capillarità del servizio utile per il tipo di prestazioni richieste) e quando impediscano che imprese riconducibili al medesimo centro decisionale possano assumere una posizione dominante nella gara nonostante la suddivisione in lotti. L’accaparramento può quindi essere vietato quando si trasformi in un elemento di rischio rispetto a una gestione efficiente.
Quando invece la sovrapposizione tra i componenti dei diversi RTI sia solo parziale, come nel caso di specie, si fuoriesce dall’ipotesi vietata dalla clausola di autovincolo, e dunque la dimostrazione dell’esistenza di un unico centro decisionale deve essere data in concreto, attraverso un confronto non con la lex specialis ma direttamente con la fattispecie di controllo o collegamento di cui all’art. 58 comma 4 del D. Lgs. 36 del 2023. Chi impugna l’aggiudicazione deve quindi provare un quid pluris costituito dall’intenzione anticoncorrenziale.
Altra giurisprudenza precisa inoltre che “Ciò che in definitiva conta per l’operatività del vincolo, è che i diversi concorrenti, siano essi singoli, siano essi entità plurisoggettive, facciano parte di un unico centro di imputazione di interessi (Cons. Stato Sez. V, 27/9/2021, n. 6481; Sez. III, 4/3/2024, n. 2052)” (cfr. in termini C. Stato, Sez. V, 3 dicembre 2025 n. 9513).
Si discute infatti di una fattispecie in cui una stessa impresa, in posizione di mandante minoritaria, è presente in più RTI, senza alcun altro elemento che possa far presumere un coordinamento tra le offerte dei vari RTI, o comunque un interesse condiviso dalle imprese mandatarie o dalle altre imprese coinvolte. La presenza della mandante in questione risulta quindi una circostanza del tutto marginale rispetto al rischio di condotte anticoncorrenziali, in quanto l’effetto è piuttosto quello di favorire l’aggregazione di altri soggetti e dunque di ampliare la partecipazione. In questa prospettiva, non sussistono rischi di accaparramento, potendo al contrario concorrere per i singoli lotti un maggior numero di RTI, e non essendo prevalente, rispetto alle altre imprese dello stesso RTI, né il contributo della mandante ai fini dell’aggiudicazione né il beneficio che la mandante ricava dalle singole aggiudicazioni.
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