EQUIVALENZA DEL PRODOTTO OFFERTO: DESUMIBILE DALLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL BENE E NON DAI REQUISITI STRUTTURALI (79-II.5)
La ricorrente sostiene che la Stazione appaltante avrebbe dovuto escludere la controinteressata in quanto la maschera da questa offerta non avrebbe i requisiti minimi richiesti dall’Ente nel proprio bando di gara.
La Stazione appaltante ha rilevato di aver ritenuto la maschera in questione conforme sulla base del principio di equivalenza anche in considerazione del fatto che la controinteressata, avendo riscontrato che le caratteristiche tecniche del prodotto relativo al lotto erano proprie di un solo operatore commerciale, ha chiesto chiarimenti sull’applicazione del principio di equivalenza.
La giurisprudenza ha specificato che “il principio di equivalenza è estensibile anche ai requisiti minimi qualificati come obbligatori se gli stessi hanno carattere “funzionale”, ossia con riferimento a fattispecie in cui dalla stessa lex specialis emerge che determinate caratteristiche tecniche siano richieste al fine di assicurare all’amministrazione il perseguimento di determinate finalità, e dunque possa ammettersi la prova che queste ultime siano soddisfatte anche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste. Per contro, tale principio non può trovare applicazione nel caso di requisiti minimi “strutturali”. La qualificazione in termini “strutturali” o “funzionali” di un requisito minimo prescritto dalla legge di gara non dipende tuttavia dalla natura del requisito in sé considerata, bensì dall’esistenza o meno nella lex specialis dell’esplicitazione delle finalità e dei bisogni dell’amministrazione che la previsione di una determinata caratteristica tecnica è destinata a soddisfare” (Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2024, n. 4155).
Il principio di equivalenza è, infatti, finalizzato ad evitare una irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta: “le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara non debbono intendersi come vincolanti nel quomodo, ma soltanto quoad effectum, nel senso che le offerte sono ritenute rispettose della suddetta lex specialis laddove siano, comunque, capaci di conseguire il fine ultimo dell’affidamento (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. III: n. 7558 del 30 agosto 2022 e n. 8189 del 6 settembre 2023, n. 8189)” (Cons. Stato, Sez. III, 1.2.2024, n. 1019).
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