Giurisprudenza e Prassi

PARTECIPAZIONE POSSIBILE E ASSENZA DI DANNO IRREPARABILE NEGANO LA CAUTELA NELLA FINANZA DI PROGETTO (193.16)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Ordinanza 2026

In tema di finanza di progetto, la contestazione relativa alla mancata asseverazione del piano economico-finanziario ai sensi dell'art. 193, comma 16, del D.Lgs. 36/2023 o all'assenza della clausola sociale non configura un danno irreparabile idoneo alla concessione della tutela cautelare sospensiva, qualora l'operatore economico conservi la possibilità di partecipare alla procedura e formulare la propria offerta, non emergendo elementi che ne impediscano la sostenibilità prima facie.

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