Giurisprudenza e Prassi

Legittimità disapplicazione prelazione proponente per contrasto con diritto Unione Europea

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, SEZIONE STACCATA DI BRESCIA Sentenza 2026

È legittimo il provvedimento con cui la Stazione Appaltante, nel corso di una procedura di finanza di progetto, comunica la disapplicazione del diritto di prelazione in favore del proponente, benché previsto dall'art. 193, comma 12, D.Lgs. n. 36/2023 e dal disciplinare di gara, ove tale potere/dovere discenda dalla necessità di conformarsi a una sopravvenuta sentenza della Corte di Giustizia UE che ne abbia sancito il contrasto con i principi di parità di trattamento e non discriminazione.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
DIRITTO DI PRELAZIONE: Il diritto del promotore, se non risulta aggiudicatario, di essere preferito al miglior offerente qualora dichiari di impegnarsi ad adempiere alle medesime condizioni contrattuali. (Riferimento: Art. 193, comma 12)