Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILE IL RITO DEL SILENZIO DOPO LA DICHIARAZIONE DI FATTIBILITA' NELLA FINANZA DI PROGETTO (183.15)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sentenza 2026

In tema di finanza di progetto, l'azione avverso il silenzio-inadempimento è inammissibile se rivolta a ottenere l'approvazione definitiva del progetto dopo che sia già stata dichiarata la pubblica fattibilità. Tale fase è infatti caratterizzata da un'ampia discrezionalità amministrativa e politica, configurandosi come una trattativa negoziale incoercibile mediante l'ordine di provvedere, ferma restando l'eventuale tutela risarcitoria per responsabilità precontrattuale.

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