Giurisprudenza e Prassi

DIRITTO DI PRELAZIONE - FINANZA DI PROGETTO - PARTECIPAZIONE A GARA PUBBLICA (193.8)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

Secondo questo collegio, la logica della prelazione non è incompatibile con quella della gara pubblica, basti pensare alla previsione di cui al comma 8 dell’art. 193 codice contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36 del 2023 che, in tema di finanza di progetto, attribuisce un diritto di prelazione al promotore in danno dell’aggiudicatario. Istituto quest’ultimo, che, anche nelle sue precedenti versioni, ha sempre resistito ai test di illegittimità costituzionale ed unionale ai quali è stato sottoposto.

Al contrario prelazione e gara previste insieme consentono all’amministrazione di esigere dal prelazionario, il prezzo “fatto” dal mercato, quindi limitano il beneficio di quest’ultimo e tutelano di converso l’interesse pubblico e le casse erariali.

Nel caso di specie, l’obiezione è vieppiù inconsistente, posto che l’aggiudicazione ottenuta dalla parte appellante era stata espressamente qualificata quale aggiudicazione provvisoria con previsione, anche della prelazione, espressamente contenuta nel bando. Dunque non si trattava di una circostanza inopinatamente opposta all’aggiudicataria solo in un secondo momento che potrebbe averla imprevedibilmente danneggiata.

In altra prospettiva, nell’ambito del medesimo motivo, la parte sostiene che, partecipando alla gara, la parte appellata privata avrebbe rinunciato implicitamente all’esercizio della prelazione, accettando di competere “ad armi pari” con gli altri soggetti interessati.

Il motivo è infondato.

Innanzitutto la partecipazione alla gara non era vietata ai prelazionari, e, laddove lo fosse stata, sarebbe stata illegittima, sia perché contraria al principio del favor partecipationis che perché contraria all’interesse pubblico alla creazione di un picco di massima concorrenzialità dell’offerta di vendita.

D’altronde è evidente che, per esercitare la prelazione, la parte appellata privata avrebbe dovuto necessariamente attendere l’esito della gara perché: 1. solo in questo momento sarebbe venuta a conoscenza dell’entità del prezzo ultimo offerto dall’amministrazione e avrebbe così potuto valutare la convenienza della relativa operazione: 2. definizione del prezzo ultimo offerto che era d’altro canto necessaria anche all’amministrazione, essendo altrimenti impossibile procedere alla cd. “denuntiatio” al prelazionario.

Infine, è del tutto insostenibile che la semplice partecipazione alla gara del OMISSIS possa aver integrato un comportamento univoco e concludente, significativamente rivolto a rinunciare ad una pretesa così importante, come quella rappresentata dal diritto di prelazione riconosciutogli in quanto titolare di un diritto personale sull’immobile.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
DIRITTO DI PRELAZIONE: Il diritto del promotore, se non risulta aggiudicatario, di essere preferito al miglior offerente qualora dichiari di impegnarsi ad adempiere alle medesime condizioni contrattuali. (Riferimento: Art. 193, comma 12)
DIRITTO DI PRELAZIONE: Il diritto del promotore, se non risulta aggiudicatario, di essere preferito al miglior offerente qualora dichiari di impegnarsi ad adempiere alle medesime condizioni contrattuali. (Riferimento: Art. 193, comma 12)