FATTURATO SPECIFICO - NECESSARIA SIMILITUDINE DEI SERVIZI SVOLTI (83)
La Stazione appaltante sostiene che il bando abbia natura complessa riguardando tanto i servizi quanto i lavori e si sofferma, poi, sulla onnicomprensività della categoria OG11 che ricomprenderebbe le categorie specialistiche richieste dall’appalto.
In merito, va considerato che la categoria OG11 comprende le categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30, mentre il bando richiede le categorie OG6 oltre alle categorie OS22 e OS30. Non v’è, quindi, perfetta coincidenza.
Ciò che assume un rilievo preminente, peraltro, è che i due contratti riguardano “lavori edili” nella categoria OG1 e non, invece, servizi di manutenzione di impianti tecnologici come richiesto dal capitolato di gara. L’oggetto della gara qui in discussione, infatti, contempla l’esecuzione di servizi di manutenzione afferenti “alle apparecchiature elettriche, elettromeccaniche e idrauliche installate negli impianti del SII (servizio idrico integrato) gestiti da OMISSIS spa ricadenti nel distretto calore-irpino” e, in particolare, dei servizi di: “a. Manutenzione programmata; b. Manutenzione ordinaria e straordinaria; c. Servizi di pronto intervento”.
In merito, va precisato che la giurisprudenza non richiede che il fatturato “specifico” implichi l’esecuzione di servizi identici mentre è ritenuto necessario che i servizi presi in considerazione presentino elementi di “similitudine” con quelli richiesti. Tale similitudine può essere verificata mediante il confronto tra le concrete prestazioni richieste e quelle oggetto dei precedenti contratti che integrano il requisito del fatturato ‘specifico’ (v. Consiglio di Stato sez. V, 31/05/2018, n.3267; T.A.R. Napoli, Campania, sez. III, 01/07/2020, n.2726).
Nel caso di specie, l’eccentricità delle prestazioni di cui ai menzionati contratti di subappalto sub ‘a’ e sub ‘b’ è evidente in quanto essi (versati in atti, v. allegato 19 alla produzione del 30.11.2021) contemplano l’esecuzione non di servizi di manutenzione, ma di lavori edili ascrivibili alla categoria OG1 pur se connessi all’ambito della gestione del servizio idrico (la prestazione consiste nella realizzazione di “lavori” di “alimentazione integrativa del sistema idrico di Frascati dell’VII sifone”).
Non risulta, quindi, dimostrata la necessaria similitudine delle prestazioni impiegate per integrare il requisito del fatturato specifico richiesto dal disciplinare in quanto i contratti impiegati a tal fine riguardavano la realizzazione di lavori edili (cat. OG1) e non, invece, la manutenzione di specifici impianti tecnologici (cat. OG6, OS22 e OS30).
Va anche detto che la conclusione non muta in ragione del possesso, in capo alla controinteressata, della qualificazione per attività OG11 in quanto il requisito del fatturato specifico, espressamente richiesto dal disciplinare di gara, presenta una propria autonomia e opera su un diverso piano.
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