LEGITTIMITÀ DEL REQUISITO DI FATTURATO GLOBALE PROPORZIONATO AL VALORE DELLA CONCESSIONE (100.11)
Ai sensi dell'art. 100, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, è legittima la clausola del bando che richiede ai concorrenti il possesso di un fatturato globale pari al valore stimato della concessione, trattandosi di un requisito di capacità economica proporzionato e non escludente. Nelle concessioni, il Piano Economico Finanziario (PEF) predisposto dall'amministrazione funge da mero strumento di riferimento estimativo, gravando sull'operatore economico l'onere di elaborare una propria proposta di equilibrio che tenga conto del rischio operativo e della sostenibilità dell'offerta.
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