Giurisprudenza e Prassi

TRIBUNALE DI PESCARA, SEZ. CIVILE, SENTENZA DEL 3 FEBBRAIO 2026, N. 130

TRIBUNALE DI PESCARA SENTENZA 2026

"L’obbligazione assunta dal progettista di un’opera pubblica è un'obbligazione di risultato, e non meramente di mezzi, essendo il professionista tenuto a fornire un progetto tecnicamente e giuridicamente utilizzabile, sicché l’irrealizzabilità dell'opera per inadeguatezza del progetto dà luogo a inadempimento dell'incarico e abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso".

"L’obbligazione assunta dal progettista di un’opera pubblica è un'obbligazione di risultato... essendo il professionista tenuto a fornire un progetto tecnicamente e giuridicamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, sicché l’irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto, dà luogo a inadempimento dell'incarico" (cfr. Cass. n. 1214/17). "Le varie attività siano state eseguite in modo indistinto da parte dei tecnici, il che giustifica l’applicazione al caso di specie dell’art. 2055 c.c. che obbliga in solido al risarcimento del danno tutti coloro che abbiano concorso alla sua causazione".

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