Giurisprudenza e Prassi

TEMPESTIVITA' DELL'ISCRIZIONE DELLE RISERVE E QUANTIFICAZIONE DEI DANNI DA SOSPENSIONE ILLEGITTIMA DEI LAVORI

CORTE DI APPELLO DI POTENZA SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, ai fini del rispetto del termine di decadenza previsto per l'iscrizione delle riserve, assume rilievo il momento dell'effettiva esibizione del registro di contabilità all'esecutore, non potendosi configurare una tardività qualora l'impresa non abbia avuto la disponibilità del documento contabile. La determinazione del quantum risarcitorio dovuto per la protrazione illegittima di una sospensione lavori non può essere stabilita in via equitativa o punitiva in contrasto con le stime del consulente tecnico, qualora quest'ultime risultino congrue e prive di vizi logici.

"La riserva di cui si controverte è stata inserita nel registro di contabilità il giorno stesso in cui l’impresa ne ha avuto la disponibilità [...] e riprodotta nel conto finale.

[...]

L’art. 152 comma 3 del DPR 207/2010 testualmente recita che “a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve” e l’art. 190 stesso DPR precisa che “Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato”.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)