ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016
[1. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori é tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.
2. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.
3. L'ordine di servizio é l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio é redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L'esecutore é tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.]
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Giurisprudenza e Prassi
TEMPESTIVITA' DELL'ISCRIZIONE DELLE RISERVE E QUANTIFICAZIONE DEI DANNI DA SOSPENSIONE ILLEGITTIMA DEI LAVORI
CORTE DI APPELLO DI POTENZA SENTENZA 2026
In tema di appalti pubblici, ai fini del rispetto del termine di decadenza previsto per l'iscrizione delle riserve, assume rilievo il momento dell'effettiva esibizione del registro di contabilità all'esecutore, non potendosi configurare una tardività qualora l'impresa non abbia avuto la disponibilità del documento contabile. La determinazione del quantum risarcitorio dovuto per la protrazione illegittima di una sospensione lavori non può essere stabilita in via equitativa o punitiva in contrasto con le stime del consulente tecnico, qualora quest'ultime risultino congrue e prive di vizi logici.
"La riserva di cui si controverte è stata inserita nel registro di contabilità il giorno stesso in cui l’impresa ne ha avuto la disponibilità [...] e riprodotta nel conto finale.
[...]
L’art. 152 comma 3 del DPR 207/2010 testualmente recita che “a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve” e l’art. 190 stesso DPR precisa che “Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato”.
QUESITO
del 08/04/2008 -
ORDINE DI SERVIZIO - DIRETTORE LAVORI
Può il Responsabile del Procedimento, anche nella duplice veste di Dirigente del Servizio LL.PP. rivestita in seno all’Amministrazione, invalidare gli Ordini di Servizio emessi dal Direttore dei Lavori in quanto emessi senza il preventivo assenso dello stesso? Si evidenzia che gli Ordini di Servizio del Direttore dei Lavori attengono la tecnica esecutiva o richiamo a condizioni contrattuali e non la regolarità dell’andamento dei lavori e/o l’ordine cui attenersi nella loro esecuzione che è pertinente al solo Responsabile del Procedimento.
Si formula il presente quesito: - Può l’impresa Appaltatrice contestare o rigettare o firmare con riserva gli Ordini di Servizio emessi dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. 554/1999, non essendo, a parere della stessa Impresa, conformi al disposto legislativo menzionato, poiché emessi esclusivamente dal solo Direttore dei Lavori e non unitamente al Responsabile del Procedimento? Si precisa che gli stessi sono trasmessi successivamente e/o contemporaneamente al Responsabile del Procedimento. Gli Ordini di Servizio emessi dal Direttore dei Lavori trattano atti puramente tecnici nell’esecutività dell’intervento e non atti di indirizzo o di vigilanza o di verifica o di regolamentazione dei lavori di diritto del solo Responsabile del Procedimento, quindi di esclusiva competenza della Direzione dei Lavori e, pertanto, non soggetti a nessun visto o parere o preventivo assenso del Responsabile del Procedimento.
QUESTO SETTORE HA APPALTATO UN LAVORO A CORPO ALL'INCIRCA AD APRILE 2006, IL CUI PROGETTO è STATO REDATTO CON IL PREZZARIO DEL 1990 E CON PREZZI ELEMENTARI IN VIGORE NEL 1995 AL FINE DI RIENTRARE NEL PREZZO DISPONIBILE. INOLTRE LA STRUTTURA IN C.A. E' STATA VALUTATA SOLO COME IMPORTO COMPLESSIVO SENZA DARE L'ESATTA QUANTITà (COMUNQUE RILEVABILE DALLA SOMMA DI VARII ELABORATI GRAFICI. SI CHIEDE: - SE ESSENDO TRASCORSO OLTRE 60 GG. DALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA L'IMPRESA PUò RECEDERE DALL'AGIUDICAZIONE E CHIEDERE IL MANCATO UTILE; - SE L'ERRATA VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'IMPORTO A CORPO (APPOICAZIONE DI PREZZI NON USUALI) PUO' COMPORTARE DELLE RIVALSE DA PARTE DELL'IMPRESA NEL CHIEDERE LA RESCISSIONE O IN CORSO D'OPERA; - SE L'ASSENZA DELLA ESATTA INDICAZIONE DELLE QUANTITA' (IL C.A. E' STATO QUANTIFICATO SOLO NELL'IMPORTO E NON NELLE QUANTITA' DESUMIBILI DALL'ESAME DELL'INTERO PROGETTO) PUO' CONSENTIRE ALL'IMPRESA DI RECEDERE IN DANNO O CONTESTARE LE QUANTITA' IN CORSO D'OPERA ASSUMENDO CHE A TALE IMPORTO CORRISPONDONO QUANTITA' INFERIORI RISPETTO A QUELLE RICAVABILI DALL'ESAME DEI GRAFICI.