Giurisprudenza e Prassi

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO PA: MANCATA APPROVAZIONE VARIANTE E LUCRO CESSANTE FORFETTARIO.

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO SENTENZA 2026

In tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale. [...] A fronte della ritenuta ed oggi non contestabile responsabilità della stazione appaltante in ordine alla mancata approvazione della variante – pur predisposta dalla appaltatrice – [...] proporzionale all’inadempimento del [Comune] si profila la mancata riattivazione delle garanzie da parte della Società.

Il criterio dettato dall’art. 354 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F [oggi art. 345, ndr], espressamente evocato dal Tribunale, può essere utilizzato quale parametro per la determinazione del lucro cessante dell'appaltatore.


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