Art. 155 Accertamento e registrazione dei lavori

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.

2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonchè dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:

a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;

b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;

c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.

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Giurisprudenza e Prassi

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO PA: MANCATA APPROVAZIONE VARIANTE E LUCRO CESSANTE FORFETTARIO.

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO SENTENZA 2026

In tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale. [...] A fronte della ritenuta ed oggi non contestabile responsabilità della stazione appaltante in ordine alla mancata approvazione della variante – pur predisposta dalla appaltatrice – [...] proporzionale all’inadempimento del [Comune] si profila la mancata riattivazione delle garanzie da parte della Società.

Il criterio dettato dall’art. 354 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F [oggi art. 345, ndr], espressamente evocato dal Tribunale, può essere utilizzato quale parametro per la determinazione del lucro cessante dell'appaltatore.


LODO ARBITRALE 2009

[A] La riserva costituisce onere-dovere dell'appaltatore, quale parte contrattuale partecipante ad attività di pubblico interesse. [B] La conoscenza dello stato dei luoghi deve ritenersi rientrare fra gli oneri dell'Impresa già nella fase prodromica di accesso alla procedura di appalto. [C] Nella disciplina dei pubblici appalti la documentazione redatta dal Direttore dei Lavori costituisce in ogni sua parte atto pubblico, agli effetti dell'art. 2699 del codice civile. [D] Sull’omessa previsione degli oneri per la sicurezza nel contesto della progettazione di varianti

RITARDO NEI PAGAMENTI - MATURAZIONE INTERESSI

ACER CIRCOLARE 2003

“Corrispettivo dell’appalto ritardi nei pagamenti”