Giurisprudenza e Prassi Interessante

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA PA: VALIDO IL PARAMETRO DEL 10% PER IL LUCRO CESSANTE

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 2026

L'applicazione della percentuale del 10% sugli utili persi, normativamente codificata per il recesso dell'Amministrazione, costituisce un valido riferimento equitativo per la quantificazione del danno da lucro cessante anche nel caso di risoluzione del contratto imputabile all'inadempimento della Stazione Appaltante, potendo tale parametro minimale essere disatteso solo ove sia fornita la prova di una perdita maggiore o minore.

Contestualmente, le obbligazioni restitutorie derivanti dalla risoluzione soggiacciono al canone dell'art. 2033 c.c., sicché l'Appaltatore, presumendosi in buona fede al momento dell'incasso, è tenuto a restituire l'anticipazione percepita con gli interessi legali decorrenti dalla sola data della domanda e non da quella del pagamento.

"[I]l danno da lucro cessante, derivato dalla mancata esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, 'può essere legittimamente liquidato riconoscendo ‒ in corrispondenza al parametro valido nel caso di recesso ‒ una percentuale di utile pari al dieci per cento del residuo corrispettivo' [...] appare meritevole di adesione, in quanto la percentuale predetta costituisce un parametro previsto dalla legge e diretto a compensare l'appaltatore per l'ipotesi di scioglimento del contratto non a lui riconducibile. [...] L'applicazione della percentuale sugli utili persi è diretta a tutelare l'appaltatore ed a tenerlo indenne proprio in ragione del fatto che lo scioglimento contrattuale non è dipeso da lui: evenienza che giustifica l'adozione di un metro minimale di risarcimento, che peraltro non è fisso ed inderogabile, costituendo un riferimento equitativo [...] Il canone cui occorre fare riferimento è, dunque, quello dell'art. 2033 cod. civ., con la conseguenza che l'obbligazione restitutoria nata a seguito della risoluzione del contratto genera interessi dal pagamento se l'accipiens era in mala fede, oppure dal giorno della domanda se egli era in buona fede."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)