Articolo 123. Recesso.
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all’articolo 11 dell’allegato II.14. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.20242. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
3. L’allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore.
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
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Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE: È SUBORDINATO AL RISPETTO DEL TERMINE DI PREAVVISO E DEVE ESSERE INFORMATO AI PRINCIPI DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA (134)
In tema di appalti pubblici, il recesso unilaterale della stazione appaltante ex art. 134 D.Lgs. n. 163/2006 deve essere esercitato nel rispetto delle garanzie procedurali (preavviso non inferiore a venti giorni) e dei canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. L’esercizio del diritto di recesso oltre i limiti temporali e in violazione dell'affidamento dell'appaltatore, unitamente alla mancata prova di fatti estintivi del credito da parte dell'Ente (rimasto contumace), comporta l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento dei compensi maturati per le attività espletate.
"In particolare, come correttamente rilevato dalla società istante deve essere dichiarata l’illegittimità del recesso esercitato dal in relazione al contratto de quo, in quanto esercitato oltre il limite temporale specificato dalla norma di cui all’art. 134 del vecchio codice appalti, oltre che in violazione del generale canone di buona fede e correttezza, ex art 2 Cost e art. 1375 c.c.
Sul punto, in via preliminare, è da rilevare che la norma di cui all’art. 134 del Dlgs 163/2006, ratione temporis applicabile al caso in scrutinio, stabilisce che “la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo”.
Ebbene, la norma de qua prevede espressamente il diritto della stazione appaltante di recedere in qualunque momento dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che rendano non più opportuno o conveniente il contratto (si veda l’art. 122 del D.P.R. n 554/1999, poi abrogato dal codice degli appalti del 2006).
Tale disposizione deve ritenersi applicabile, anche nella formulazione contenuta nell’art. 134 citato, a tutti i contratti di appalto e non solo a quello di lavori ma anche a quello di servizi, come è stato confermato dalla dizione contenuta nell’art. 109 Codice appalti 2016 nonché dall’art. 123 del D.gs n. 36/2023 vigente, che hanno recepito espressamente la facoltà di recesso unilaterale dal contratto anche per le prestazioni di servizi. La facoltà da parte della Pubblica Amministrazione di recedere dal contratto di appalto pubblico è poi contemplata anche dall’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, poi convertito nella L. 7 agosto 2012 n. 135, con riferimento ai contratti pubblici di acquisto di beni e di servizi e dalla norma generale di cui all’art. 21 sexies della L. 241/1990, così come introdotto dalla novella del 2005 (L. n. 15/2005)."
RECESSO DEL PROFESSIONISTA DAL CONTRATTO CON LA PA: HA COMUNQUE DIRITTO AL COMPENSO PER LE PRESTAZIONI ULTIMATE
In materia di contratto d'opera intellettuale con la P.A., il recesso del professionista incaricato della redazione di un piano urbanistico comporta il diritto dello stesso al compenso per le prestazioni utilmente rese fino alla data delle dimissioni. Ove l'Ente debba affidare a terzi la conclusione dell'iter, il pregiudizio risarcibile in via riconvenzionale ex art. 2237 c.c. è limitato al costo del solo completamento delle attività mancanti, calcolato in percentuale sul compenso originario, restando escluse le spese per revisioni generali o per incarichi specialistici estranei alla prestazione inadempiuta.
"al contratto d'opera, va riferita, in via preferenziale ed essenziale, la normativa di cui all'art. 2230 e segg. cod. civ. che per taluni aspetti deroga anche la normativa di cui all’art. 1453 cod. civ. in tema di risoluzione per inadempimento. il recesso del professionista, senza giusta causa, comporterà il diritto del cliente ad ottenere il risarcimento del danno subito, sempre che l'esistenza di un danno risarcibile sia provata (Cfr.: Sez. 2, Sentenza n. 6170 del 16/03/2011).
RISARCIMENTO APPALTI: LUCRO CESSANTE QUANTIFICABILE COL CRITERIO FORFETTARIO DEL 10% (123)
In tema di appalto di opere pubbliche e servizi, la previsione normativa che stabilisce l'indennizzo pari al decimo dell'importo delle opere non eseguite in caso di recesso ad nutum della Stazione Appaltante esprime un principio generale utilizzabile anche per la determinazione del risarcimento da inadempimento imputabile alla P.A.
Pertanto, "la previsione normativa in termini di indennizzo per l’ipotesi di recesso ad nutum dell’Amministrazione può essere utilizzata quale parametro per la determinazione del danno da lucro cessante da risarcire all’appaltatore nelle ipotesi di risoluzione per inadempimento della P.A. committente", preferibile rispetto a stime basate su piani economici che "si basano sui valori del tutto presunti ed ipotetici [...] che impediscono di considerarli come dati concreti ed attendibili". (Cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 27690 del 2 ottobre 2023).
IUS POENITENDI DELLA PA - RECESSO LEGITTIMO PRIMA DEL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLE QUANTITÀ MINIME GARANTITE
In tema di appalto pubblico di forniture, il mancato raggiungimento delle Quantità Minime Garantite (QMG) prima dell'esercizio del diritto di recesso da parte della stazione appaltante è irrilevante ai fini della legittimità del recesso stesso, qualora la disciplina negoziale non preveda un frazionamento temporale di detti minimi in relazione alla durata del rapporto. Una volta esercitato il recesso ad nutum, il diritto dell'appaltatore è limitato al solo indennizzo previsto dal contratto per le prestazioni già approntate, restando esclusa ogni pretesa risarcitoria per mancato guadagno o violazione dell'impegno d'acquisto minimo.
"Secondo questa disciplina il mancato raggiungimento delle QMG prima del recesso del Committente è irrilevante, giacché l’obbligo di acquisto delle quantità minime non ha un termine diverso da quello ordinario di durata del contratto [...] e una volta che il Committente abbia esercitato il recesso l’Impresa ha diritto soltanto all’indennizzo indicato".
"Il dovere di buona fede non può dare ingresso nel rapporto ad obblighi incompatibili con la complessiva economia del contratto o con espresse previsioni negoziali, né legittimare una valutazione ex post della condotta della parte contrattuale sulla sola base dei suoi effetti sugli interessi della controparte". (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2855 del 11/02/2005).

