RISOLUZIONE CONTRATTUALE - ILLEGITTIMA ESCUSSIONE GARANZIA PER ANTICIPAZIONE MA LEGITTTIMA ESCUSSIONE GARANZIA DEFINITIVA
In tema di garanzie fideiussorie negli appalti pubblici, l'ambito di copertura della polizza per l'anticipazione e della cauzione definitiva operano su piani di rischio distinti. La risoluzione consensuale del contratto preclude l'escussione della garanzia sull'anticipazione, mancando il provvedimento autoritativo di decadenza per colpa, ma legittima l'escussione della cauzione definitiva per il recupero delle somme indebitamente trattenute dall'appaltatore.
Dal testo si evince: «La garanzia per l’anticipazione può operare soltanto in presenza dei presupposti previsti dalla polizza [...] e dal Codice dei Contratti Pubblici [...] pertanto solo al verificarsi della duplice condizione che: 1) l’Amministrazione abbia adottato nei confronti dell’operatore economico un provvedimento di decadenza dall’anticipazione; 2) il provvedimento sia stato assunto in ragione di ritardi imputabili all’appaltatore [...]. Invero, la prima polizza copre un rischio specifico, la mancata restituzione dell’anticipazione, mentre la seconda copre il rischio generico che si realizzi l’inadempimento di “qualunque obbligazione”, compresa la mancata restituzione della anticipazione, ma per cause diverse da quelle già coperte dalla prima polizza, che ha dei presupposti ben più specifici della seconda».
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