RECESSO DEL PROFESSIONISTA DAL CONTRATTO CON LA PA: HA COMUNQUE DIRITTO AL COMPENSO PER LE PRESTAZIONI ULTIMATE
In materia di contratto d'opera intellettuale con la P.A., il recesso del professionista incaricato della redazione di un piano urbanistico comporta il diritto dello stesso al compenso per le prestazioni utilmente rese fino alla data delle dimissioni. Ove l'Ente debba affidare a terzi la conclusione dell'iter, il pregiudizio risarcibile in via riconvenzionale ex art. 2237 c.c. è limitato al costo del solo completamento delle attività mancanti, calcolato in percentuale sul compenso originario, restando escluse le spese per revisioni generali o per incarichi specialistici estranei alla prestazione inadempiuta.
"al contratto d'opera, va riferita, in via preferenziale ed essenziale, la normativa di cui all'art. 2230 e segg. cod. civ. che per taluni aspetti deroga anche la normativa di cui all’art. 1453 cod. civ. in tema di risoluzione per inadempimento. il recesso del professionista, senza giusta causa, comporterà il diritto del cliente ad ottenere il risarcimento del danno subito, sempre che l'esistenza di un danno risarcibile sia provata (Cfr.: Sez. 2, Sentenza n. 6170 del 16/03/2011).
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