Giurisprudenza e Prassi

ONERE DI ISCRIVERE RISERVE IN CASO DI SOSPENSIONE ILLEGITTIMA

CORTE D'APPELLO DI ANCONA SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, l’appaltatore che pretenda il ristoro dei danni da sospensione illegittima è tenuto, a pena di decadenza, a iscrivere la riserva nel verbale di sospensione e a ribadirla nel verbale di ripresa dei lavori. Tale onere non è condizionato alla previa quantificazione del danno, essendo sufficiente che l'evento lesivo sia potenzialmente configurabile secondo l'ordinaria diligenza.

"Sorge l'onere di iscrivere la riserva fin dal primo di tali momenti e potendo, invece, la specifica quantificazione operarsi nelle successive registrazioni... l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa". (Cit. Cass. Civ. n. 7479/2017 e n. 3548/2014).

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