LEGITTIMITÀ DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER ABBANDONO DEL CANTIERE E INAMMISSIBILITÀ DELLE RISERVE TARDIVE (108)
In tema di appalti di opere pubbliche affidati "a corpo", il prezzo pattuito è fisso e invariabile, con la conseguenza che l’eventuale inadeguatezza delle singole voci del computo metrico o la mancata remuneratività dell’offerta non integrano un grave inadempimento della Stazione Appaltante idoneo a giustificare, ai sensi dell’art. 1460 c.c., la sospensione unilaterale o l’abbandono del cantiere da parte dell’appaltatore, prevalendo l’obbligo di prosecuzione dei lavori in assenza di una assoluta impossibilità tecnica.
Sotto il profilo procedurale, l’onere di iscrizione delle riserve deve essere assolto con carattere di specificità; pertanto, la mera dicitura “con riserva” apposta sui verbali di sospensione o ripresa lavori è priva di efficacia giuridica se non seguita dall’esplicitazione tempestiva degli oneri economici nel primo atto contabile utile, non costituendo esimente la materiale indisponibilità del registro di contabilità qualora la comunicazione possa avvenire mediante strumenti equipollenti (PEC).
"[...] tale riserva è stata apposta in termini generici e che la stessa non è stata neppure successivamente esplicitata e ciò in violazione dell’onere, posto a carico dell’appaltatrice, di scrivere le apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annotazione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni discendenti dalla riserva (Cass. ord. 5901/2022).
Né, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell’appellante, la materiale indisponibilità del registro di contabilità esonera l'appaltatore [...] che abbia formulato una riserva generica, dall'obbligo di esplicitarla nel termine di legge mediante tempestiva comunicazione all'amministrazione con apposito atto scritto (Cass. ord. 30102/2018).
[...]
Giova osservare che secondo la giurisprudenza di legittimità “il ritardo nell'approvazione di una variante disposta dal committente non esonera l'appaltatore dall'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, non potendosi pertanto riconoscere la legittimità dell'abbandono unilaterale dei lavori da parte dello stesso” (Cass. 7 giugno 2012, n. 9246).
[...]
Orbene, l’art. 3 comma 3, del contratto di appalto prevedeva che “la contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo in base a quanto previsto dal capitolato speciale di appalto” e secondo la giurisprudenza di legittimità laddove il prezzo è stabilito a corpo “ l'eventuale difformità tra il prezzo globale e quello ottenuto applicando i prezzi unitari alle quantità previste dal computo metrico non dà luogo ad un errore di calcolo nel senso di errore materiale rettificabile, ai sensi dell'art. 1430 cod. civ., poiché ciò che conta è solo il prezzo finale che, quando è accettato, è vincolante per l'appaltatore, mentre il richiamo ai prezzi unitari e ai calcoli contenuti nel computo metrico ha valore di semplice traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale che è destinata a restare fuori dal contenuto del contratto” (Cass., Sez. I, 7.6.2012, n. 9246)."
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