Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA LA RISOLUZIONE IN DANNO SE L'APPALTATORE SOSPENDE ARBITRARIAMENTE I LAVORI PER PRESUNTE CARENZE PROGETTUALI (108)

TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA 2026

È legittima la risoluzione contrattuale in danno, con conseguente escussione della polizza fideiussoria, disposta dalla Stazione Appaltante nei confronti dell'operatore economico che non dia effettivo avvio all'esecuzione dell'appalto adducendo pretestuose carenze progettuali o l'indisponibilità delle aree, allorquando la disciplina contrattuale rimetta esplicitamente le scelte logistiche alla condivisione tra le parti e consenta all'Amministrazione di individuare le aree di intervento in una fase successiva, escludendosi in tal caso la configurabilità di una variante in corso d'opera.

"Da tutto quanto esposto non risulta alcuna inadempienza grave del committente idonea a legittimare la risoluzione, mentre risulta corretta la risoluzione contrattuale 'in danno' del 15.6.2021 ex art. 108 D. Lgs. 50/2016, rilevato che, per quanto esposto, la ditta, alla quale, al più, poteva essere concessa una proroga del termine di conclusione dei lavori, non dava seguito all'appalto senza giustificato motivo, così come è legittima l'escussione della polizza."

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