Giurisprudenza e Prassi

INADEGUATA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO: COSTITUISCE ERRORE DI PROGETTAZIONE

TRIBUNALE DI AVELLINO SENTENZA 2026

L'inadeguata valutazione dello stato di fatto e la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali, prima fra tutte l'omessa indizione della conferenza dei servizi in fase istruttoria e di validazione, integrano un errore di progettazione addebitabile esclusivamente alla Stazione Appaltante. Ne deriva la diretta responsabilità dell'Ente per le conseguenti sospensioni illegittime e per l'adozione di perizie di variante che stravolgano la prestazione originaria, con insorgenza dell'obbligo di risarcire i pregiudizi subiti dall'esecutore in dipendenza dell'anomalo andamento della commessa.

"Va dunque rammentato che l’art. 132, comma 6, del D.lgs. 163/2006 considera errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta e la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali, condizioni che risultano nella specie sussistenti."

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