ILLEGITTIMA SOSPENSIONE PER AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE - SE RITARDO DERIVANTE DA CARENZE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INERZIA DELL'AMMINISTRAZIONE
"La sospensione delle lavorazioni per cause metereologiche... non sia stata giustificata, neppure in parte, da circostanze eccezionali ed imprevedibili, dunque non imputabili ad alcuna delle parti, ma sia interamente dipesa, illegittimamente, da responsabilità addebitabili alla stazione appaltante, in pregiudizio delle imprese affidatarie... Altrettanto illegittima appare la sospensione delle lavorazioni 'al fine di redigere la perizia di variante suppletiva'... atteso che lo stesso dovesse esclusivamente trasporre su carta ciò che già risultava eseguito in cantiere... L’inerzia dell’Amministrazione non può ritenersi giustificata... neppure in ragione di asseriti malfunzionamenti... in quanto degli stessi... l’Amministrazione non ha fornito alcun riscontro documentale". (Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza del 24 febbraio 2026).
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