Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA LA RISOLUZIONE IN DANNO DELL'APPALTATORE SENZA LA PREVENTIVA CONTESTAZIONE IN CONTRADDITTORIO (108.3)

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, la clausola contrattuale con cui l'operatore economico attesta di aver esaminato lo stato dei luoghi e di aver valutato gli elaborati progettuali impone un preciso onere cognitivo e l'assunzione dei relativi rischi, precludendo all'appaltatore di invocare inadempimenti della stazione appaltante per ostacoli superabili o imprecisioni progettuali. Ai fini dell'escussione della cauzione definitiva a seguito di inadempimento, la P.A. non possiede un diritto all'incameramento automatico, dovendo soddisfare il proprio credito nei rigorosi limiti del pregiudizio concretamente patito e ritualmente provato in giudizio.

"Con riferimento al grave inadempimento, a termini di legge l’amministrazione avrebbe dovuto procedere alla contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e, solo dopo averle acquisite e valutate negativamente, ovvero in caso di mancata risposta nel termine, risolvere il contratto."

"In tema di opere pubbliche, la clausola contrattuale con cui [...] l'impresa dichiara di aver esaminato la situazione dei luoghi e di averne valutato i riflessi sull'esecuzione dell'opera [...] si traduce in un'attestazione della presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione dell'opera; essa, pertanto, pone a carico dell'appaltatore un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una altrettanto precisa responsabilità".

"[L]a cauzione in numerario o in titoli, dovuta dall'appaltatore a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali [...] e che può essere sostituita anche da una fideiussione bancaria o da una polizza assicurativa fideiussoria, non ha funzione satisfattoria, ma natura di garanzia reale generica, finalizzata ad assistere qualsiasi ragione di credito effettivamente esistente a favore della P.A. Ne consegue che, ove alla prestazione segua l'inadempimento dell'appaltatore, la P.A. può soddisfare il proprio credito [...] solo nei limiti del pregiudizio effettivamente subito, del quale è tenuta a fornire la prova".

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)