Giurisprudenza e Prassi

GRAVI CARENZE PROGETTUALI - OBBLIGO DI ADOTTARE LE VARIANTI - INADEMPIMENTO DELLA PA - DETERMINA RISOLUZIONE E RISARCIMENTO DANNI

TRIBUNALE DI NAPOLI SENTENZA 2026

In tema di risoluzione del contratto di appalto pubblico per inadempimento del committente, qualora non sia configurabile la restituzione in natura dell'opera parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente deve essere determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l'appaltatrice si era determinata a concludere il contratto, e non con riferimento al valore venale dell'opera al momento della risoluzione. Tale criterio trova applicazione anche negli appalti pubblici, ove il valore venale è quello accertato sulla base della procedura ad evidenza pubblica, non potendo l'appaltatore avvantaggiarsi facendo pagare le opere eseguite a prezzi maggiori di quelli contrattuali.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)