GIURISDIZIONE SU ADEGUAMENTO PREZZI E RISARCIMENTO PER SOSPENSIONI ILLEGITTIME
In materia di sospensioni illegittime, il risarcimento del danno spettante all'esecutore per spese generali e utile d'impresa deve essere quantificato applicando le percentuali fisse e prestabilite dagli artt. 32 e 160 del D.P.R. 207/2010 (applicabile ratione temporis), a prescindere dalle minori percentuali indicate dall'impresa in sede di offerta economica. Tale normativa configura infatti una predeterminazione legale del danno con funzione di clausola penale, volta a ristorare l'esecutore indipendentemente dalla prova del pregiudizio effettivamente subito.
"[...] Il fatto che in tali ipotesi il danno fosse predeterminato prevedendo l’applicazione dei criteri stabiliti dalla legge consente di affermare che la misura delle spese generali e dell’utile d’impresa pregiudicato dalle sospensioni illegittime da riconoscersi in favore dell’impresa appaltatrice fosse prestabilita e fissa, prevista in via generale a prescindere dalle determinazioni contenute nell’offerta o nel contratto stipulato tra committente e impresa appaltatrice, attesa la funzione della clausola penale. Non a caso l’articolo 1382 c.c. stabilisce che la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno e quindi dalla verifica del pregiudizio economico effettivamente subito dalla impresa appaltatrice.
Tale conclusione è confermata anche dalla previsione del comma 3 il medesimo articolo 160 che stabilisce che “ Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori”, previsione che conferma ulteriormente che la misura stabilita dal comma 2 costituisce una predeterminazione generale ex lege del danno da riconoscersi in favore impresa appaltatrice, a prescindere dai pregiudizi effettivamente subìti dalla stessa, con riferimento al reale utile di impresa ovvero alla misura delle spese generali affrontate per l’esecuzione dell’appalto."
Inoltre, relativamente alla giurisdizione: "[...] (Cass. SU n. 19567/11) “Le controversie in tema di modifiche o deroghe al prezzo chiuso nei contratti di appalti pubblici - analogamente a quelle, contigue, sulla revisione del prezzo, dalle quali si distinguono solo per la mancanza di una clausola contrattuale - sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche nel regime (applicabile nella specie "ratione temporis") antecedente a quello di cui all'art. 133, lettera e), n. 2), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; indicativo in tal senso è l'art. 244, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel testo all'epoca vigente), il quale, facendo propria la previsione generale già contenuta nell'art. 6, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ricomprende in tale giurisdizione le controversie relative "ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi" ai sensi dell'art. 133, commi 3 e 4, del medesimo d.lgs. n. 163 del 2006”."
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