FORMA SCRITTA DEI CONTRATTI PUBBLICI E ONERE PROBATORIO DELL'APPALTATORE PER L'ESIGIBILITA' DEL CREDITO
"È principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione, anche quando questa agisca iure privatorum, sono soggetti al requisito della forma scritta ad substantiam, non essendo sufficiente, ai fini della validità del vincolo negoziale, una manifestazione di volontà meramente orale o desumibile da comportamenti concludenti (Cass. SS.UU. n. 20684/2018; Cass. SS.UU. n. 9775/2022; Cass. n. 2809/2017; Cass. n. 4570/2012; Cass. n. 9340/2008; Cass. n. 1752/2007).
Tale principio, che risponde ad evidenti esigenze di garanzia dell’interesse pubblico, non implica però che la volontà negoziale dell’amministrazione debba necessariamente risultare contenuta in un unico documento recante la sottoscrizione contestuale delle parti.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito che il requisito della forma scritta può ritenersi soddisfatto anche mediante una pluralità di atti distinti, purché tra loro collegati e idonei, nel loro complessivo contenuto, a rappresentare in modo chiaro e inequivoco la volontà delle parti di costituire il rapporto contrattuale e le condizioni essenziali dello stesso.
La Corte di Cassazione, in particolare, con la sentenza n. 9775 del 25/03/2022, ha affermato il principio secondo cui, ai fini della validità del contratto stipulato dalla pubblica amministrazione, non è necessario che l’accordo sia consacrato in un unico documento sottoscritto dalle parti, potendo il requisito formale ritenersi integrato anche attraverso una serie di atti tra loro coordinati e funzionalmente collegati, dai quali emerga la volontà negoziale dell’ente e il contenuto essenziale del rapporto."
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"Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur instaurato su iniziativa del debitore ingiunto, si configura come un ordinario giudizio di cognizione nel quale l'opposto conserva la veste di attore in senso sostanziale, per cui la ripartizione dell'onere della prova resta disciplinata dall'art. 2697 c.c., gravando sul creditore opposto la dimostrazione dei fatti costitutivi del credito azionato, mentre incombe sull’opponente la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa."
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